SVINCOLO UTILI ACCANTONATI SUBORDINATO ALL'ESITO DEFINITIVO DEI GIUDIZI PENALI (32.7)
Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.L. n. 90/2014, l'utile della gestione straordinaria e temporanea dell'impresa deve essere accantonato in un apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento fino all'esito dei giudizi in sede penale. Tale vincolo di indisponibilità risponde alla necessità di consentire, in caso di condanna, la confisca delle somme, rendendo legittimo il diniego di svincolo opposto dall'amministrazione in pendenza di procedimenti penali non ancora definiti a carico dei soggetti responsabili, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo o la sostituzione degli organi sociali a rimuovere il pericolo di illecita percezione.
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