Giurisprudenza e Prassi

FARMACIA COMUNALE E SOCIETA' MISTA: LA TITOLARITA' PERMANE IN CAPO ALL'ENTE LOCALE E NON SI TRASFERISCE AL SOCIO PRIVATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PUBBLICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittima la procedura di gara indetta dal Comune per l'alienazione della titolarità di una farmacia comunale, anche qualora la gestione sia stata precedentemente affidata a una società mista poi divenuta interamente privata. La natura di società di capitali con partecipazione pubblica comporta una dissociazione tra la titolarità del diritto di esercizio farmaceutico (ascritta al Comune) e la gestione dello stesso (ascritta alla società), configurando un rapporto di ausiliarità che non priva l'ente della disponibilità del bene. La dismissione della partecipazione societaria da parte dell'ente locale non determina il consolidamento della titolarità della sede in capo alla società gestrice, né configura un'ipotesi di decadenza della titolarità comunale, restando integra la potestà dell'amministrazione di mettere a bando la sede alla scadenza del rapporto gestionale.

"La scissione tra titolarità e gestione della farmacia comunale è insita nel modulo gestionale incentrato sull’affidamento dell’esercizio farmaceutico ad un soggetto formalmente terzo rispetto al Comune [...] con una dissociazione tra la titolarità del servizio (nella specie la titolarità del diritto d’esercizio farmaceutico ascritta al comune) e la gestione dello stesso (ascritto alla società di gestione)" (cfr. T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I, 29 novembre 2019, n. 13682).

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