Giurisprudenza e Prassi

LE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI GARA PREVALGONO SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di procedure di evidenza pubblica, l'errore in cui incorra l'Amministrazione nella predisposizione della modulistica di gara non può determinare un affidamento incolpevole in capo all'aggiudicatario laddove la discrasia rispetto ai requisiti di capacità tecnica previsti dal capitolato sia rilevabile attraverso l'esercizio della diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Sussiste infatti una gerarchia differenziata tra gli atti costituenti la lex specialis e la modulistica di gara, con la conseguenza che quest'ultima non può indurre a disattendere le prescrizioni del disciplinare o del capitolato.

«[...] questo errore non può avere determinato un affidamento incolpevole, in quanto rientra nella diligenza professionale la consapevolezza che lo schema di domanda allegata al bando non costituisce parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’amministrazione, a scopo meramente esemplificativo [...] la “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del disciplinare».

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)