Giurisprudenza e Prassi

PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L’inserimento nella piattaforma telematica di eventuali carenze della documentazione di gara di un concorrente non è prevista come strumento di trasmissione alla stazione appaltante di tale documentazione, ma ha un ruolo essenziale di informare il concorrente delle mancanze in questione e costituisce, e nella specie ha costituito, ulteriore comunicazione nei confronti di -OMISSIS- del fatto che la domanda andava integrata.

Quindi l’appellante è stata raggiunta tramite la seduta pubblica e successivamente grazie alla piattaforma telematica, dei difetti della propria domanda, ottenendo il rispetto massimo di quella pubblicità che strettamente correlata alla trasparenza delle procedure di gara ed in conseguenza del principio di massima concorrenza.

Con il terzo profilo del primo motivo si lamenta che la comunicazione diretta all’appellante sia avvenuta tramite posta elettronica ordinaria e non per mezzo di pec; ciò nonostante il sistema posto dalla stazione appaltante per permettere di indirizzare le domande di partecipazione prevedesse l’indicazione dapprima l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e successivamente anche di altro indirizzo di posta elettronica certificata, elemento da cui l’appellante desumeva che l’invio della comunicazione di soccorso istruttorio non potesse che giungere per via di pec.

Anche tale profilo appare infondato.

Al di là di quanto considerato dalle difese del Comune per il quale non sussiste un obbligo normativo di comunicazione di soccorso istruttorio tramite pec, e nemmeno che tale obbligo sia desumibile dai principi che regolano la materia, visto che i partecipanti ad una gara pubblica sono operatori professionali per i quali il sistema di gestione di una gara in un’apposita area dedicata con piattaforma apposita appare del tutto adeguato, vi è da rilevare che l’estrema informazione concernente il soccorso istruttorio seguiva la seduta pubblica e quindi l’implementazione della piattaforma telematica di gara, per cui la necessità della pec appariva realmente come un formalismo.

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