Giurisprudenza e Prassi

GARA TELEMATICA - PUBBLICITA' SEDUTE DI GARA - MESSA A DISPOSIZIONE DEI REGISTRI DEL SISTEMA - NON NECESSARIA (58)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La garanzia che la tracciabilità delle operazioni di gara troverebbe nello svolgimento in forma telematica della procedura, con la connessa attenuazione dei principi di pubblicità che vi presiedono in linea generale, non potrebbe operare laddove, come nella specie, non siano stati messi a disposizione del soggetto interessato le “registrazioni del sistema”.

Deve in senso contrario osservarsi che i motivi addotti dal T.A.R. al fine di escludere la cogenza dei principi di pubblicità con riferimento alla tipologia di gara de qua, alla luce delle sue specifiche caratteristiche tecniche, non sono inficiati dal rilievo secondo cui essa non sarebbe stata posta nelle condizioni di verificare la corrispondenza tra gli atti di gara e le relative registrazioni telematiche, afferendo tale aspetto (non alla conformità in generale della gara alle esigenze di trasparenza ed imparzialità, ma) alla eventuale sussistenza di concreti elementi di turbamento e alterazione del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante (che non ha nemmeno allegato di aver inutilmente presentato istanza di accesso avente ad oggetto le suddette “registrazioni”, che infatti non sono menzionate nell’istanza ad exhibendum dell’11 maggio 2020).

Infine, quanto alla deduzione intesa a lamentare che il RUP ha agito in seduta riservata, assommando anche le funzioni segretariali, non possono non ribadirsi i rilievi formulati dal T.A.R. (e, per quanto detto, immuni alle censure attoree) al fine di escludere, alla luce delle specifiche modalità di conduzione delle gara (mediante piattaforma telematica), la valenza invalidante della mancata rigorosa osservanza dell’invocato principio di pubblicità.

L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, in relazione sia al suo petitum caducatorio sia, di riflesso, a quello di ordine risarcitorio.



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