INCENTIVI TECNICI: LEGITTIMA LA DIFFERENZIAZIONE DELLE PERCENTUALI PER TIPOLOGIA DI APPALTO (113)
È legittima la delibera di approvazione del regolamento aziendale che prevede aliquote differenziate per la costituzione del fondo incentivi, fissandole in misura inferiore per servizi e forniture rispetto ai lavori. L'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, pur fissando il limite massimo del 2%, non obbliga all'identità delle percentuali, permettendo all'Ente di adattarle alle proprie esigenze di bilancio e alla specificità del settore (nella specie, quello sanitario caratterizzato da elevati volumi di acquisti), purché la scelta non sia affetta da irragionevolezza o sproporzione.
"Non si può, dunque, negare che, la scelta di differenziare le percentuali degli incentivi tra le due tipologie di gare pubbliche e le relative Tabelle, non risulta affatto irragionevole [...] né, tale opzione, conduce al paventato trattamento deteriore del personale preposto ai servizi e forniture, rispetto all’omologo personale dipendente che si occupa, invece, di lavori."
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