ESCLUSIVITÀ DEL FORO CONVENZIONALE E PERSISTENZA DEL CREDITO PER LE PRESTAZIONI GIÀ RESE ANCHE IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO
In tema di competenza territoriale, la designazione convenzionale di un foro non ne comporta l'esclusività in assenza di una pattuizione esplicita che escluda i fori stabiliti dalla legge. La risoluzione del contratto d'appalto per prestazioni di servizi non incide sul diritto dell'appaltatore di percepire il compenso per le attività già prestate nel periodo precedente alla risoluzione stessa, laddove debitamente documentate.
"Va considerato che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. (Cass. 21362/2020)."
"[...] l’intervenuta risoluzione non incide sulla spettanza dei compensi dovuti in ordine alle prestazioni già rese"; "la contestazione relativa alla emissione della fattura in assenza di preventivo ordinativo contabile... attiene ad un profilo contabile che in alcun modo inficia... la fondatezza della pretesa"."
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