Giurisprudenza e Prassi

FORMULA INVERSAMENTE PROPORZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA DELLA PA

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentate dalla società Balestrieri Appalti S.r.l. - Procedure aperte per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Palombara Sabina e dei servizi di spazzamento meccanico, manuale e verde urbano per la durata di anni cinque - Importo a base di gara euro: rispettivamente euro 4.850.000,00 e 1.750.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: CUC Castelli della Sapienza per conto del Comune di Palombara Sabina.

Ferma restando la discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta della formula matematica per la valutazione delle offerte economiche, la formula prescelta nella gara in esame non rispetta il principio per cui Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore e non consente di attribuire l’intero range di punteggio previsto per la componente quantitativa. Restano assorbite le ulteriori censure. Non vi è ragione per discostarsi dall’orientamento sinora seguito dall’Autorità, anche in considerazione del fatto che né nella determina a contrarre, né negli atti di gara né tantomeno in sede di memorie (in disparte l’ammissibilità) la Stazione appaltante ha in alcun modo espresso le motivazioni alla base della scelta dell’utilizzo della formula inversamente proporzionale. (30 punti). In mancanza di tali elementi, non può che rilevarsi illogica la scelta di riservare una parte importante del punteggio totale (30 punti su 100) alla componente quantitativa e poi prevedere l’utilizzo di una formula che, nei fatti, rende impossibile qualsiasi confronto concorrenziale. Ed infatti, nel caso di specie, nonostante la consistente differenza del prezzo offerto dall’istante rispetto alle aggiudicatarie, i punteggi attribuiti si sono distanziati per poco più di 3 punti. Si consideri, peraltro, che, sul fronte tecnico, le offerte hanno raggiunto un punteggio simile, con la conseguenza che appare ingiusto non valorizzare adeguatamente l’offerta del concorrente che offra un servizio analogo a quello dell’impresa che ha raggiunto il massimo punteggio per la componente qualitativa, ma ad un prezzo consistentemente diverso.

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DECRETO: il presente provvedimento;
PROCEDURE APERTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) del Codice: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...