Giurisprudenza e Prassi

NORME DELLA REGIONE ABRUZZO - IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI – ILLEGITTIMITÀ NORMATIVA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2022

La moratoria imposta dal legislatore regionale dell’Abruzzo con l’art. 4 impugnato vìola i principi fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell’installazione di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni amministrative non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011), né a fortiori possono essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali.

L’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell’Unione europea e riflettono anche impegni internazionali vòlti a favorire l’energia prodotta da fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici.

Si deve, pertanto, dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021. Restano assorbite le ulteriori censure formulate nel ricorso.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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