Giurisprudenza e Prassi
INOPERATIVITÀ FONDO SALVA OPERE PER ESTINZIONE DEL CREDITO NEL CONCORDATO PREVENTIVO
CONS. STATO Sentenza
2024
Ai fini dell'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere, è necessaria la persistenza di un credito insoddisfatto e la pendenza della procedura concorsuale. L'avvenuta esecuzione del concordato preventivo dell'appaltatore, con l'assegnazione di azioni e strumenti finanziari ai creditori, determina l'estinzione del debito originario e rende giuridicamente impossibile la surroga legale dello Stato, legittimando il recupero delle somme indebitamente erogate.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

