Giurisprudenza e Prassi

VALIDITÀ DELLA DOMANDA TRASMESSA TRAMITE PEC DA DOMICILIO DIGITALE ISCRITTO (65.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

È illegittima l'esclusione di un operatore economico da una gara d'appalto motivata dalla mancanza di sottoscrizione digitale della domanda, qualora la stessa sia stata inviata tramite posta elettronica certificata proveniente dal domicilio digitale dell'istante iscritto in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005. L'art. 65, comma 1, lett. c-bis) del Codice dell'Amministrazione Digitale opera come norma di eterointegrazione necessaria della legge di gara, garantendo la validità dell'istanza e la certezza della sua provenienza, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di acquisire la domanda o, al più, di attivare il soccorso istruttorio per chiarire profili meramente formali.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)