SANABILITÀ DELLA DOMANDA CON FIRMA DIGITALE SCADUTA SE LA PROVENIENZA È CERTA
È illegittima l'esclusione di un operatore economico da una procedura selettiva motivata dalla sola scadenza del certificato di firma digitale apposto sulla domanda, qualora la paternità dell'istanza sia comunque desumibile con certezza dall'utilizzo di credenziali SPID per l'accesso alla piattaforma e dall'invio della documentazione tramite PEC; in tale ipotesi, l'Amministrazione è tenuta a consentire la regolarizzazione del vizio formale mediante il soccorso istruttorio, non potendo una carenza tecnica prevalere sul principio di massima partecipazione.
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