Giurisprudenza e Prassi
NECESSARIA FIRMA DIGITALE EFFETTIVA NONOSTANTE L'ESTENSIONE DEL FILE E L'ACCREDITAMENTO AL PORTALE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
Nelle procedure selettive telematiche, l'esclusione della domanda priva di firma digitale è legittima anche qualora il file trasmesso rechi l'estensione '.p7m' e l'istante sia regolarmente accreditato sulla piattaforma. L'identificazione informatica tramite credenziali di accesso non è equipollente alla sottoscrizione digitale, poiché solo quest'ultima garantisce la paternità, l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.
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