Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA - NON NECESSARIA L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (24)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Se la lex specialis del disciplinare di gara di una gara per appalto di architettura e ingegneria, prevede, quale condizione di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, c. 1 lett. C) del codice “la presenza, quale progettista, di un giovane professionista sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016” e l’indicazione di “nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data diabilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), deve ritenersi che il raggruppamento , per potere prendere parte alla gara, sia tenuto ad assicurare “la presenza” di un giovane professionista in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del d.m.; non è però tenuto a specificare, già in sede di offerta, le prestazioni che questi dovrà svolgere.

Laddove la lex specialis non richieda un tale livello di dettaglio, deve, conseguentemente, ritenersi che la verifica dell’effettiva partecipazione del giovane professionista alla progettazione assuma rilievo unicamente nella fase di esecuzione dell’appalto (nel caso di specie, tale partecipazione c’è stata, avendo l’ing. S. M. M. sottoscritto il progetto, doc. 65 della Provincia) (cfr. analogamente Cons.Stato, sez. V, sent. n. 1932/2017; Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 305/2020).

A fronte di ciò, la dichiarazione resa dal raggruppamento controinteressato – secondo cui “ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto MIT n. 263 del 02 dicembre 2016 è presente il seguente giovane professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni: ing. S. M. M. (Dipendente della FMC Engineering, Mandataria RTI costituendo) iscritto presso l'Ordine Professionale degli Ingegneri di Napoli al n. 22923 dal 27/05/2021, che parteciperà al supporto alla stesura degli elaborati progettuali e grafici” - pur presentando margini di equivocità - stante, da un lato, il richiamo all’art. 4 del d.m. e dall’altro dell’utilizzo dell’espressione “supporto alla stesura” dei progetti – non doveva portare alla sua esclusione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;