VALIDITÀ APPALTO E LIMITI DELLA COPERTURA FINANZIARIA NEGLI ENTI LOCALI.
Negli appalti pubblici stipulati dagli enti locali, la preventiva registrazione dell'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria costituiscono requisiti indefettibili di validità del vincolo contrattuale. In loro difetto, l'obbligazione non sorge in capo all'Amministrazione, ma grava sul patrimonio personale del funzionario che ha commissionato l'opera o il servizio.
Come si evince dal provvedimento: «in base all’art. 191, comma 1, del T.U.E.L., posto in attuazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 Cost., gli enti locali possono assumere obbligazioni ed effettuare spese solo ove risulti previamente registrato l’impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione e attestata la relativa copertura finanziaria [...] qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell’ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell’art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell’Ente, bensì direttamente a carico dell’amministratore o del funzionario agente, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio (cfr. Cass., n. 12608/2017; Cass., n. 24478/2013; Cass., n. 12880/2010; Cass. n. 11854/2007)».
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