SOPRAVVENUTA STIPULA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO – DECADE INTERESSE AD AGIRE E A CONTRADDIRE
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere — rilevabile e dichiarabile dal giudice anche d’ufficio — costituisce una modalità di definizione del processo, elaborata dalla prassi giurisprudenziale, che ricorre allorché sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, inteso quale interesse concreto e attuale a conseguire, mediante la pronuncia giudiziale, un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti ottenibile. Nel caso di specie, l’accordo transattivo intervenuto tra le parti integra un fatto sopravvenuto idoneo a determinare il venir meno della posizione di contrasto che aveva originato la lite e, conseguentemente, dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
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