SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA: LA S.A. NON PUO' MODIFICARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI (140)
Non integra violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. la condotta della Stazione Appaltante che, in sede di interpello per lo scorrimento della graduatoria, rifiuti modifiche ai termini essenziali del contratto richieste dall'operatore interpellato, qualora tali modifiche siano precluse dalla natura eccezionale e vincolata della disciplina del subentro. La rinuncia espressa dell'operatore interrompe legittimamente le trattative, escludendo ogni responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione.
"L’Amministrazione non può modificare autonomamente le condizioni contrattuali fino al perfezionamento del subentro" e "La comunicazione del 9 novembre 2018 costituisce una rinuncia espressa alla prosecuzione delle trattative. Essa interrompe ogni rapporto precontrattuale, escludendo l’imputabilità di eventuali danni successivi". (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 26295; Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2017, n. 2701).
In tema di scorrimento della graduatoria per risoluzione del contratto originario, la Stazione Appaltante è vincolata a proporre il subentro ai medesimi patti e condizioni dell'appalto risolto; la formale rinuncia dell'operatore economico interpellato interrompe il nesso di responsabilità precontrattuale, rendendo irrilevanti eventuali successive modifiche contrattuali concesse a terzi per sopravvenienze oggettive maturate dopo la chiusura delle trattative.
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