Giurisprudenza e Prassi

RITARDO PAGAMENTI DELLA PA: APPLICABILITÀ INTERESSI MORATORI E IRRILEVANZA DEL DISSESTO FINANZIARIO

TRIBUNALE DI TIVOLI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici di servizi, il ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante comporta l’automatica decorrenza degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora. Non integrano l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore né le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione, né la pendenza di procedimenti penali a carico di propri funzionari, trattandosi di circostanze meramente interne e soggettive che non rendono oggettivamente impossibile l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

"[...] considerando la natura di obbligazione pecuniaria del credito azionato, parte convenuta non ha specificamente dedotto alcuna circostanza rilevante quale causa di oggettiva impossibilità di adempiere al pagamento dovuto, a tal fine non potendo assegnarsi rilevanza a difficoltà finanziarie dell’amministrazione o al coinvolgimento di relativi dipendenti in procedimenti penali, rilevando le stesse come situazioni esclusivamente interne alla parte e isolatamente inidonee a rendere oggettivamente impossibile il pagamento, anche alla luce della mancata deduzione dell’adozione di strumenti di accantonamento e prevenzione."

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