Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO - NON DEVE RICHIEDERE ULTERIORI ATTIVITA' PER COLMARE LACUNE DELLA S.A.

TRIBUNALE DI RIMINI SENTENZA 2026

Il progetto esecutivo, che deve essere fornito dal committente, "non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne' implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori; in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti". Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre "di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera", previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente (cfr. in tal senso Cass. n. 10299/2023).

In tema di appalto di opere pubbliche, quindi, l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo che sia immediatamente cantierabile grava sulla P.A. ed è intrasferibile all'appaltatore.

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