Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO CARENTE, VARIANTI IRREGOLARI E RISOLUZIONE PER COLPA DELLA STAZIONE APPALTANTE

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

La risoluzione del contratto d'appalto pubblico disposta dalla Stazione Appaltante ex art. 136 D.Lgs. 163/2006 è illegittima qualora i ritardi o le difformità contestati all'appaltatore siano diretta conseguenza dell'inadeguatezza del progetto esecutivo posto a base di gara e della mancata approvazione, da parte dell'Amministrazione, delle necessarie perizie di variante. In tema di risarcimento del danno per mancato utile in caso di risoluzione contrattuale, non è applicabile in via automatica il criterio forfettario del 10% dell'importo dei lavori residui (utilizzato per il recesso), gravando sull'appaltatore l'onere di provare in concreto il pregiudizio subito e l'impossibilità di reimpiegare le risorse in altre commesse (aliunde perceptum).

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