PENALI PER INADEMPIMENTO QUALITATIVO - RIGORE PROBATORIO - NECESSARIA PUNTALE DESCRIZIONE TECNICA DELLE DIFFORMITA'.
Diversa conclusione deve invece raggiungersi con riferimento all’ulteriore penale di € 1.680,00 applicata per “opera scadente”.
Dagli atti risultano alcune contestazioni di malfunzionamento, come risulta dalla PEC del 16/12/2021, in cui veniva segnalato che alle ore 18:51 risultavano spente le luminarie di Via Canale e Via Siciliano e dalla PEC del 20/12/2021, nella quale veniva nuovamente segnalato che le luminarie di Via Siciliano risultavano spente alle ore 17:51, con invito al ripristino ad horas. La società, il giorno successivo, rispondeva che alle ore 18:20 del 20 dicembre gli addetti avevano riscontrato il corretto funzionamento delle luminarie in Via Siciliano.
Tuttavia, tale materiale probatorio non appare sufficiente a fondare, con il necessario rigore, la distinta contestazione di “opera scadente” nella misura forfetaria del 3,5% del costo complessivo dell’opera.
Manca, infatti una puntuale descrizione tecnica delle difformità qualitative, una dettagliata indicazione delle singole opere eseguite in modo non conforme, un verbale tecnico o una relazione di verifica che colleghi stabilmente i malfunzionamenti a una scadente esecuzione dell’appalto e non a guasti puntuali, peraltro suscettibili di immediato ripristino.
Le segnalazioni prodotte in atti dimostrano l’esistenza di episodici malfunzionamenti, ma non consentono di affermare, con sufficiente certezza, che l’intero servizio sia stato reso in modo qualitativamente scadente, né giustificano in modo adeguato la quantificazione della relativa penale nella misura applicata.
Ne consegue che il controcredito deve essere riconosciuto solo limitatamente alla penale da ritardo, mentre non può trovare accoglimento la distinta pretesa di € 1.680,00 per opera scadente.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

