PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE: NON ESONERA L'APPALTATORE DALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI SE NON SONO STATE RISPETTATE LE FORMALITÀ PROCEDURALI (118)
In tema di appalti pubblici, la domanda formulata dal subappaltatore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo volta ad ottenere il pagamento di lavorazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del ricorso monitorio è inammissibile, in quanto non costituisce mera specificazione o modifica della domanda originaria ma introduce un nuovo titolo di credito estraneo al thema decidendum.
Con riferimento alla responsabilità per i pagamenti, il "pagamento diretto" da parte della Stazione Appaltante ex art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) è subordinato alla trasmissione della proposta motivata di pagamento da parte dell'appaltatore; in difetto, l'appaltatore principale risponde del saldo dovuto al subappaltatore, non potendo opporre alla propria controparte contrattuale eventuali pattuizioni o inadempimenti riguardanti il rapporto (distinto) con la Stazione Appaltante.
"[...] già Cass. civ., Sez. Unite, 27 dicembre 2010, n. 26128, aveva affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può introdurre una diversa domanda solo quando essa sia giustificata dall’ulteriore tema di indagine introdotto dall’opponente, restando altrimenti inammissibile la proposizione di una autonoma domanda fondata su diverso titolo.
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta dall’opposta [...] è ammissibile nella parte in cui è volta a chiedere il pagamento della somma di euro 7.000,00 portata dal decreto ingiuntivo – e chiesta a saldo dell’importo pattuito con il sub-appalto – al soggetto a tanto tenuto, rimettendo al giudice di individuarlo tra il committente [...] e l’appaltatore sub-appaltante [...] mentre è inammissibile nella parte in cui è diretta ad ottenere dalla [...] chiamata in causa solo dall’opponente, il pagamento di lavori diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto del sub-appalto regolarmente autorizzato, la cui esecuzione era stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Da tanto consegue che tale domanda non può ritenersi una mera specificazione, modificazione o estensione della domanda monitoria, atteso che è relativa a lavori estranei al sub-appalto autorizzato ed è rivolta verso una parte diversa dall’opponente. Tale richiesta introduce, infatti, un distinto credito, fondato su ulteriori fatti costitutivi, su una diversa allegazione dell’attività eseguita e su un autonomo accertamento del relativo rapporto obbligatorio. Ne deriva che tale domanda determina un indebito ampliamento del thema decidendum del giudizio di opposizione e deve essere dichiarata inammissibile, restando salva la possibilità per la parte interessata di far valere la pretesa in separato giudizio, ove ricorrano i presupposti di legge."
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