NESSUNA AZIONE DIRETTA DEL SUBAPPALTATORE VERSO LA STAZIONE APPALTANTE PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI (118.3)
In tema di appalti pubblici, il subappaltatore non è titolare di un'azione diretta nei confronti della stazione appaltante per il pagamento dei corrispettivi inerenti alle prestazioni eseguite su incarico dell'appaltatore. L'istituto del pagamento diretto configura una delegazione di pagamento che non rende l'amministrazione debitrice in solido del subfornitore, sicché l'unico obbligato permane l'impresa appaltatrice, a nulla rilevando l'eventuale sottoposizione di quest'ultima a procedura di concordato preventivo o il pregresso esercizio, da parte della committente, della facoltà contrattuale di sostituirsi nei pagamenti.
"l'ipotesi di pagamento diretto prevista dall'art. 118 summenzionato, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, si inquadra nella fattispecie di delegazione di pagamento ex lege disciplinata dall'art. 1269 c.c. [...] al delegatario non spetta alcuna azione nei confronti del delegato e il debitore del subappaltatore resta esclusivamente l'appaltatore, unico legittimato passivo rispetto all'azione di adempimento; la stazione appaltante non è debitrice del subappaltatore e di conseguenza il secondo non ha azione diretta nei confronti della prima".
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