NESSUN CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE FALLITO PER OPERE INESEGUITE O NON REALIZZATE A REGOLA D'ARTE E NON COLLAUDABILI
Lo scioglimento del contratto d'appalto pubblico per intervenuto fallimento dell'operatore economico produce effetti ex nunc, consolidando le posizioni contrattuali pregresse. Tuttavia, il diritto del curatore fallimentare a percepire il corrispettivo maturato per la frazione di opera realizzata incontra il limite intrinseco dell'utilità dell'opera stessa. L'Amministrazione può legittimamente rifiutare il pagamento, eccependo l'inesatto adempimento, qualora l'infrastruttura si riveli insuscettibile di collaudo a causa di difetti e mancanze tali da comprometterne la stabilità e la regolarità del servizio.
"Lo scioglimento dell’appalto anche di opera pubblica ha effetto ex nunc e fa salvi gli effetti contrattuali già prodotti, di talchè all’appaltatore – e per esso al Curatore - spetta il corrispettivo maturato per le opere eseguite, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte. [...] Ragionare diversamente significherebbe imporre al committente di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente."
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