NEI CONTRATTI STIPULATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA PROROGA O IL RINNOVO NON POSSONO MAI AVVENIRE PER FATTI CONCLUDENTI O CON RICHIESTE VERBALI
In materia di contratti d'appalto della Pubblica Amministrazione, è nullo il rinnovo contrattuale privo di forma scritta e di preventiva adozione di un regolare impegno di spesa; tale nullità preclude l'azione contrattuale per il pagamento dei corrispettivi e rende improponibile l'azione di ingiustificato arricchimento contro l'Ente, dovendo il privato agire direttamente contro il funzionario che ha ordinato la prestazione.
"È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, la nullità del negozio stipulato in violazione delle norme formali e contabili (tra cui la forma scritta ad substantiam e la preventiva adozione di un regolare impegno di spesa) preclude al privato l’esercizio dell’azione contrattuale per il pagamento del corrispettivo.
[...]
Nella fattispecie, in assenza anche di un impegno di spesa, oltre che di un valido contratto, la giurisprudenza più recente (Cass. Civ. ord. N. 7893 del 2025) ha chiarito che in assenza di un impegno di spesa, l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. diventa improponibile.
Pertanto, in assenza di un impegno contabile registrato si applica l’art. 191, comma 4 del D. Lgs 267/2000. Tale norma stabilisce che per i lavori o i servizi acquisiti in violazione degli obblighi di impegno contabile il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato e il funzionario che ha ordinato la prestazione."
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