Giurisprudenza e Prassi

MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEL TERMINE PERENTORIO DI LEGGE A SEGUITO FALLIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO COMPORTA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

CORTE D'APPELLO DI TORINO SENTENZA 2026

L'estinzione del processo deve essere dichiarata qualora, a seguito dell'ordinanza di interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento della società appellante, il processo non sia stato tempestivamente riassunto da nessuna delle parti nel termine stabilito dall'art. 305 c.p.c. Tale omissione determina la cessazione della materia del contendere in sede di gravame e il consolidamento della decisione impugnata. Da quella data il processo non è stato più riassunto, sicchè ne deve essere dichiarata l’estinzione a norma dell’art. 305 c.p.c. Nulla a provvedere sulle spese.

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