LEGITTIMO IL PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INSOLVENZA DELLA MANDATARIA DEL RTI (118.3)
Non è assoggettabile alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44 della legge fallimentare il pagamento corrisposto dalla stazione appaltante direttamente in favore dell'impresa subappaltatrice a seguito dell'insolvenza dell'impresa appaltatrice (mandataria). Tale pagamento costituisce l'adempimento di un'obbligazione propria dell'amministrazione, prevista dalla legislazione sui contratti pubblici, riguardante somme sulle quali l'impresa insolvente, decaduta dal mandato per effetto dello scioglimento del raggruppamento, risulta totalmente sprovvista di potere gestorio e di legittimazione alla percezione.
"Il giudice di appello ha ritenuto sciolta l’originaria ATI [...] all’atto della dichiarazione di insolvenza della mandataria [...], analogamente allo scioglimento del contratto di mandato ex art. 78 l.fall. pro tempore in caso di fallimento del mandatario, ritenendo – per l’effetto - venuto meno il potere di [...] gestire gli incassi dell’ATI [...] per opere di pertinenza dei subappaltatori [...] Essendo, pertanto, passata in giudicato l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata (secondo cui [...] i pagamenti della stazione appaltante ai subappaltatori sarebbero avvenuti in adempimento di un debito proprio)".
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