LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI NELL'ATI SEGUE RIGOROSAMENTE L'ACCORDO RAGGIUNTO TRA LE IMPRESE STESSE
In tema di appalti di opere pubbliche e servizi, le pattuizioni interne tra le imprese riunite in un raggruppamento temporaneo governano inderogabilmente la ripartizione dei corrispettivi. Ne consegue che non può trovare accoglimento la pretesa di un'impresa volta a ottenere l'intero compenso per l'esecuzione dei lavori, giustificata dal possesso esclusivo dei requisiti tecnici, se l'atto costitutivo del raggruppamento prevede esplicitamente una ripartizione delle quote di partecipazione e delle competenze al cinquanta per cento. Parimenti, nei contratti di rendimento energetico co-finanziati dall'appaltatore, il recupero degli oneri di investimento avviene mediante l'incasso differito dei canoni generati dal risparmio, escludendo il diritto al rimborso immediato della quota di co-finanziamento.
"Non ha tanto importanza chi avesse i titoli per eseguire o meno i lavori in questione [...] ciò che è importante è vedere, piuttosto, come si erano accordate le due imprese al momento della costituzione del raggruppamento temporaneo. L'unica cosa che rileva sono, infatti, i loro accordi. [...] Pertanto, si deve ritenere che le imprese avessero scelto di dividere tutto a metà, a prescindere dai compiti specifici per ciascuna di esse o dai titoli che ciascuna aveva e non l’altra".
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