Giurisprudenza e Prassi

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER VIZI DEI MATERIALI È CONFIGURABILE SOLO SE L'INIDONEITÀ ERA RILEVABILE CON LA DILIGENZA TECNICA ESIGIBILE O I CONTROLLI DI LEGGE

TRIBUNALE DI CALTANISETTA SENTENZA 2026

In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi riconducibili alla qualità dei materiali può essere affermata solo ove risulti che l’inidoneità o difformità degli stessi fosse rilevabile con la diligenza tecnica esigibile, ovvero verificabile mediante i controlli, le certificazioni o le prove richieste dal progetto, dal capitolato o dalla normativa applicabile. Qualora il professionista abbia adempiuto ai controlli di legge (prelievi e prove a compressione) con esiti positivi, va esclusa la sua responsabilità per danni derivanti da materiali non omogenei o con difetti di resistenza non immediatamente percepibili. Sotto il profilo processuale, l'allegazione di vizi strutturali diversi da quelli originariamente dedotti (es. mancanza di staffe), prospettata solo dopo il deposito della CTU, introduce un diverso fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, configurando una tardiva e inammissibile mutazione della domanda.

"[...] la responsabilità del direttore è ancorata all’omissione degli obblighi di controllo e vigilanza nascenti dal rapporto professionale intercorso con il committente, sicchè il titolo della responsabilità invocata, a prescindere dall’eventuale concorso con l’appaltatore nella causazione del danno, resta di tipo contrattuale con conseguente prescrizione decennale.

[...]

Ora, se è vero che rientra tra gli obblighi del direttore dei lavori anche la verifica della corrispondenza dei materiali impiegati al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica, trattandosi di profilo compreso nell’attività di alta sorveglianza tecnica demandata al professionista, tale controllo non può tuttavia tradursi nel compimento di verifiche materiali elementari proprie dell’attività quotidianamente svolta dall’appaltatore.

Ne consegue che la responsabilità del direttore dei lavori per vizi riconducibili alla qualità dei materiali può essere affermata solo ove risulti che l’inidoneità o difformità dei materiali fosse rilevabile con la diligenza tecnica esigibile, ovvero verificabile mediante i controlli, le certificazioni o le prove richieste dal progetto, dal capitolato o dalla normativa applicabile; [...]"

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