LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DECORRE DALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO, IRRILEVANTE IL COLLAUDO
Qualora un contratto di appalto di opere pubbliche venga risolto o rescisso prima della sua naturale conclusione, il diritto dell'appaltatore al pagamento delle opere regolarmente eseguite e all'iscrizione delle relative riserve diviene esigibile con il provvedimento di interruzione del rapporto. Ne consegue che il termine decennale di prescrizione per l'esercizio delle relative azioni giudiziali inizia a decorrere dalla data del provvedimento di rescissione o risoluzione contrattuale, non potendo dispiegare alcuna efficacia interruttiva o sospensiva la successiva ed eventuale procedura di collaudo, che rileva solo ai fini della valutazione dell'esecuzione a regola d'arte.
"il termine prescrizionale non può che partire dalla delibera di rescissione del contratto, momento in cui la parte può iniziare a far valere i propri diritti, senza che occorra attendere il collaudo delle opere che appare, a questo punto, momento successivo e solo eventuale, disposto dall’ente ove intenda comunque avvalersi dell’opera svolta, nonostante la cessazione dei rapporti negoziali con l’impresa. La valenza del collaudo può esplicarsi solo in punto di valutazione della esecuzione secondo regola delle opere compiute, ma non è elemento dal quale ricavare una sorata di prolungamento di un rapporto contrattuale di fatto e di diritto venuto a cessare."
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