Giurisprudenza e Prassi

LA MERA DISPONIBILITÀ MANIFESTATA DALLA MANDATARIA A CONSENTIRE IL PAGAMENTO DIRETTO ALLA MANDANTE, NON SI TRADUCE IN UNA VALIDA MODIFICA DEL CONTRATTO

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

Nel quadro dell'esecuzione dei contratti pubblici stipulati con un'ATI, la mera disponibilità manifestata dalla mandataria a consentire il pagamento diretto alla mandante, seguita da una temporanea prassi esecutiva della stazione appaltante, non si traduce in una valida modifica del contratto. Tale deroga necessita di confluire in un'apposita appendice redatta nelle medesime forme del contratto originario. Non è altresì configurabile alcun affidamento tutelabile laddove la lex contractus escluda che le prassi attuative possano prevalere sugli atti formali.

"[...] correttamente parte convenuta osserva che Né, come anticipato, tale valore poteva essere fornito dalle prassi applicative succedute a tale manifestata disponibilità, in ragione di quanto disposto dall’art.12 del contratto di appalto, in virtù del quale “Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza esso non verrà sostituto o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto”. In altri termini, la disciplina pattizia di cui al contratto di appalto esclude espressamente che talune temporanee modalità attuative del contratto (quale può essere stata la fatturazione separata per un certo periodo), mai sfociate in una espressa (e più definita) modifica contrattuale, potessero costituire idonea volontà derogatoria a quanto disposto dal medesimo contratto. Né ovviamente per diversa volontà delle parti manifestata per iscritto si può intendere quella del tutto provvisoria e preliminare consacrata nel documento di cui sopra.

D’altra parte, mai l’attrice ha sollecitato la formalizzazione della modifica contrattuale.

[...]

Per di più secondo la S.C. (Cass. 2091/22) ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e vi e' necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n. 1834 del 21/6/1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art. 1988 c.c. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del 29/05/2003; Cass. n. 25435 del 06/12/2007)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)