LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ CONSORTILE DA PARTE DELLE IMPRESE RIUNITE PER L'ESECUZIONE UNITARIA DEI LAVORI DETERMINA IL SUBENTRO AUTOMATICO NEL CONTRATTO
In materia di appalti pubblici, la costituzione di una società consortile finalizzata all’esecuzione del contratto comporta il subentro della stessa nella titolarità del rapporto giuridico. Ne consegue che le singole società componenti l'originario raggruppamento temporaneo devono ritenersi estranee al rapporto contrattuale nella sua fase esecutiva, con conseguente difetto di loro legittimazione attiva in sede di impugnazione degli atti di risoluzione contrattuale.
"In particolare, l’art. 26 d.lgs. n. 406/1991, applicabile ratione temporis (ma v. anche art. 93 co. 1 d.p.r. 207/10 e art. 23-bis, l. 584/1977), prevede che “Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, … , per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori” e che “La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto …” con la precisazione che “Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice”. La ratio di tale normativa è proprio quella di soddisfare esigenze pratiche nel raccordo tra la gara e la conclusione del contratto di appalto e, in questo senso, prevede che la società consortile subentra automaticamente all'ATI nell'esecuzione del contratto, senza necessità di autorizzazione o approvazione della stazione appaltante, né, tantomeno, di formalizzazione ulteriore del rapporto contrattuale, rendendosi solo necessario che (come nella specie) l’amministrazione appaltante abbia la consapevolezza del subentro (dimostrato, nella specie, dal fatto che il ha nel corso dell’esecuzione del rapporto interloquito con la società consortile).
Considerato, dunque, che il rapporto contrattuale per cui è causa verte tra il [...] e la società consortile, le due società attrici componenti dell’ATI, quali mandataria e mandante, sono estranee a tale rapporto, dal che discende il difetto di legittimazione attiva di queste due società."
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