LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STIPULATA PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE È OPPONIBILE ALLA CURATELA CHE AGISCA PER L'ADEMPIMENTO E L'INCASSO DEI CREDITI
La clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto vincola anche la procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) che agisce per l'incasso dei crediti derivanti dall'esecuzione contrattuale. L'accoglimento dell'eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del provvedimento monitorio.
"[...] “nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve … ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento” [...] Cass. S.U. Ord. n.10800/2015 [...]
Infine, considerato che, secondo l’orientamento prevalente e come rilevato in via subordinata anche dalla curatela opposta, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte (così ex multis ancora Cass. civ., Sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444), e che, pertanto, il decreto ingiuntivo poteva essere richiesto solo al giudice delegato, ricorrono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti."
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