L'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO RICHIEDE PROPORZIONALITÀ E BUONA FEDE NELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
In materia di contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'eccezione di inadempimento non può legittimare una totale paralisi del sinallagma contrattuale se esercitata in contrasto con i doveri di correttezza, buona fede e proporzionalità, specialmente laddove la prestazione principale risulti adempiuta nei suoi elementi essenziali. In ordine ai profili risarcitori, il danno da lucro cessante non può fondarsi unicamente su un calcolo differenziale dei fatturati ma impone la stringente prova del nesso causale e della specifica contrazione dei ricavi, a pena di inammissibilità delle relative istanze di consulenza tecnica d'ufficio, stante il loro intrinseco divieto di utilizzo esplorativo.
"Inoltre, l'eccezione di inadempimento risulta esercitata in violazione dei canoni di buona fede e proporzionalità, poiché ha sospeso totalmente il pagamento di fatture ingenti a fronte di una prestazione che è stata regolarmente resa nella sua architettura essenziale, senza che il preteso disservizio potesse legittimare una paralisi integrale del sinallagma contrattuale. [...] Il lucro cessante non può essere desunto da automatismi contabili astratti, essendo indispensabile la prova rigorosa del nesso eziologico diretto tra l'inadempimento addebitato all'operatore di rete e la concreta perdita patrimoniale subita."
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