Giurisprudenza e Prassi

L'APPALTATORE È TENUTO A RIPRENDERE I LAVORI ANCHE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI TECNICHE. IL RIFIUTO COSTITUISCE UN GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE (136)

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, l'inottemperanza dell'esecutore agli ordini di servizio della Direzione Lavori configura un inadempimento grave che legittima la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, non essendo consentito a quest'ultimo sospendere unilateralmente la prestazione in attesa dell'adempimento altrui, salvo nei casi di ritardo nei pagamenti tassativamente previsti. Restano, tuttavia, a carico della Stazione Appaltante i maggiori oneri sostenuti dall'impresa per le sospensioni dei lavori disposte per ovviare a lacune del progetto definitivo, in quanto non configurabili come "circostanze speciali" o "forza maggiore".

"Nel caso di specie, le sospensioni risultano disposte per ovviare a difetti, errori e lacune del progetto definitivo predisposto dalla Committente e posto a base del progetto esecutivo, come acclarato dal Consulente tecnico d’ufficio e non efficacemente contestato dalla difesa (tecnica o legale) [...].

In altro caso, la sospensione risulta disposta per ovviare a carenze logistico-organizzative imputabili alla stessa Stazione Appaltante (presenza di personale operativo e di strumentazione informatica nei locali interessati dai lavori di ristrutturazione).

Si tratta di eventi imputabili alla stessa Committente e nient’affatto imprevedibili, ma anzi da evitare a norma di legge e di contratto [...].

In tal senso giova citare la unanime giurisprudenza di legittimità, che il tribunale pienamente condivide, secondo cui «le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio» (in tali termini Cass. Sez. 1, 12/10/2018, n. 25554; conf. Cass. Sez. 1, 05/06/2014, n. 12698; Cass. Sez. 1, 24/11/2017, n. 28160: «in tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A.»; Cass. Sez. 6, 25/10/2012, n. 18239; nello stesso senso Cass. Sez. 1, 26/04/2023, n. 10967: «la sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - non è invocabile quando la stazione appaltante, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, sia consapevole di preesistenti impedimenti alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio»."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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