Giurisprudenza e Prassi

INTANGIBILITÀ DEL PREZZO "A CORPO" E LIMITI ALL’INTEGRAZIONE GIUDIZIALE DEL CONTRATTO

CORTE D'APPELLO DI LECCE SENTENZA 2026

La pattuizione di un prezzo 'a corpo' implica che l’appaltatore assuma il rischio economico dell’esecuzione, restando esclusa, in difetto di espressa previsione, la possibilità di conseguire compensi ulteriori per l’aumento dei costi sopportati.

In presenza di eventi sopravvenuti idonei a determinare un’alterazione dell’equilibrio delle prestazioni, l’ordinamento appronta lo specifico rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., mentre non è consentito al Giudice un intervento officioso volto a modificare il contenuto economico del contratto, pena la violazione del principio di autonomia negoziale. Non può farsi applicazione dell'art. 1374 c.c. in presenza di clausole relative al corrispettivo chiare e complete, non potendo il magistrato sostituire la propria valutazione a quella delle parti.

"[...] pertinenti sono le sentenze richiamate dalla difesa dell’ente appellante: Cass. Civ., sez. I, n. 5262/2015, secondo la quale “In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a “forfait”, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, ex art. 326 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, sicché ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l’obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l’art. 1175 c.c. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall’appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell’appaltatore, grava su quest’ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessario rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto, con conseguente deroga all’art. 1664 c.c.”. e Consiglio di Stato, sez. V, 3.5.2019, n. 2875, secondo la quale “in caso di appalto a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa ed invariabile risultante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta, sicché elemento essenziale è solo tale importo finale, risultanto irrilevanti le voci di costo che hanno concorso a formare tale importo”."

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