INESISTENZA DEL CREDITO DEL FORNITORE PER MANCANZA DI PROVA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE
I documenti di trasporto e le relative fatture non costituiscono prova idonea del credito per forniture di cantiere qualora le sottoscrizioni risultino disconosciute dal destinatario e vi sia coincidenza tra la firma del trasportatore e quella del ricevente, specialmente nel caso in cui l'importo richiesto sia in palese sproporzione rispetto al limitato valore dei lavori di subappalto formalmente affidati al presunto debitore.
"I documenti di trasporto, poi, non provano il ricevimento del materiale perché, disconosciute le sottoscrizioni da parte attrice, risulta evidente la coincidenza tra le sottoscrizioni del trasportatore e quelle del destinatario. [...] In definitiva, a fronte della domanda di accertamento negativo del credito, [la convenuta] non ha fornito sufficienti elementi, in particolare idonea documentazione, a dimostrazione dello stesso".
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