Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI

CORTE APPELLO DELL'AQUILA SENTENZA 2026

L'articolo 1664 cod. civ., avente carattere speciale rispetto all'articolo 1467 cod. civ., non prevede la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al comma 2, il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 1467 cod. civ. nelle fattispecie da esso contemplate.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)