INAMMISSIBILE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI COMPENSI PERCENTUALI IN ASSENZA DI PROVA SULLE BASI DI CALCOLO
Nelle controversie aventi ad oggetto crediti per prestazioni rese nell'ambito di appalti pubblici, la contumacia della Stazione Appaltante non inverte né attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore ex art. 2697 c.c. Qualora il corrispettivo sia determinato mediante aliquote percentuali, l'attore deve allegare e documentare con esattezza le rispettive basi di calcolo contrattuali. In difetto di tale prova, l'omogeneità dei parametri non può essere presunta al fine di ricavare il credito tramite mere proporzioni aritmetiche. Ne consegue l'infondatezza della domanda, non potendo il giudice disporre una consulenza tecnica d'ufficio per supplire all'onere allegatorio della parte, poiché un credito assume natura di determinabilità solo allorquando i dati che ne consentono la quantificazione risultino già oggettivamente accertati.
"La contumacia [...] non equivale ad ammissione dei fatti allegati e non esonera l'appellante dall'onere di provare i fatti costitutivi del credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. [...] L'operazione proposta presuppone che entrambi i compensi siano stati calcolati sulla medesima base [...] La coincidenza quantitativa di tali basi deve essere dimostrata e non può essere ricavata dalla mera sommatoria dei coefficienti percentuali. [...] Una consulenza meramente contabile non potrebbe sostituire l'onere della parte di allegare e dimostrare tali elementi [...] un credito è determinabile quando risultino accertati i dati che ne consentono la quantificazione; non lo diventa per il solo fatto che la parte prospetti una formula matematica."
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