Giurisprudenza e Prassi

INADEMPIMENTO NELLA SUBFORNITURA E RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO TRA APPALTATORE E SUBFORNITORE

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

L'appaltatore che lamenti il danno da fermo cantiere dovuto alla ritardata installazione della segnaletica stradale è tenuto a provare esclusivamente la fonte negoziale del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la causa esterna non imputabile. La partecipazione di un tecnico a riunioni di coordinamento (CSE) o lo scambio di messaggistica istantanea non costituiscono prova idonea del conferimento di un incarico professionale di gestione del cantiere tale da esonerare il subfornitore dai propri obblighi contrattuali.

"[...] la domanda attrice [è] da giudicarsi fondata nei confronti della parte convenuta atteso che, a fronte degli impegni contrattuali assunti, come documentalmente emergenti, essa non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto agli impegni assunti, né la non imputabilità dell’inadempimento. In punto di diritto, non sarà superfluo soggiungere che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, debba trovare applicazione al caso di specie il disposto dell'articolo 1218 del codice civile, che è notoriamente strutturato in modo da porre, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa a carico del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, deve superare tale presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.

***

[...] occorre premettere, in punto di diritto, che, per costanti indirizzi giurisprudenziali, in materia di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama l’indennizzo, nonché l’onere di provare il danno stesso, sulla scorta delle condizioni di polizza (v. ex multis Cass. Civ., sez. VI, 03/02/2023, n. 3446; Cass. Civ. sez. VI, 07/11/2022, n.32637; Cass. Civ. 21/12/2017, n. 30656).

[...] Ebbene è testuale il dato che trattavasi di Polizza “Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti dell’impresa edile e stradale” ed è altresì agevole rilevare che essa fosse stata stipulata a garanzia della responsabilità civile dell’assicurato per danneggiamenti a cose e lesioni personali o morte cagionati a terzi. Nella fattispecie concreta, di contro, viene in rilievo un inadempimento contrattuale relativo alle obbligazioni assunte da [...] con [...] nel contratto di fornitura posa in opera e rimozione segnaletica stradale, allegato in atti e già innanzi esaminato. Ne deriva che debba concludersi nel senso che l’evento per cui è causa ed i danni correlati non risultassero coperti."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)