IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO LA FATTURA RICHIEDE ULTERIORI RISCONTRI PROBATORI PER DIMOSTRARE IL CREDITO DEL SUBAPPALTATORE
In tema di adempimento di obbligazioni contrattuali, la fattura commerciale, sebbene sufficiente ai fini della concessione della tutela monitoria, perde il valore di piena prova nel successivo giudizio di opposizione in presenza di specifiche contestazioni del debitore opponente. Spetta pertanto al creditore dimostrare l'avvenuta esecuzione della prestazione attraverso supporti probatori integrativi convergenti, quali documenti di trasporto, prova dell'incasso di acconti e dichiarazioni testimoniali.
"[...] il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura ...quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. 5071/2009). Inoltre, “…nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture … spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (Cass. 5071/2009; Cass. 17371/2003)."
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