Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DI OGNI AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'ENTE PUBBLICO IN LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

L'attrazione del contenzioso creditorio nella sede speciale del piano di riparto, imposta dalla legge in caso di liquidazione di un ente pubblico, determina la totale improcedibilità sopravvenuta delle liti in corso, ivi incluse quelle derivanti da contratti di appalto. Ai fini dell'applicazione di tale sbarramento processuale, è irrilevante la qualificazione della domanda in termini di accertamento astratto o di condanna, poiché l'ampia dizione normativa di "azioni giudiziarie" assorbe ogni iniziativa volta alla verifica giurisdizionale del credito al di fuori del canale concorsuale gestito dal Commissario Liquidatore.

"[...] la disposizione normativa suindicata non distingue tra cause già instaurate alla data della sua entrata in vigore e cause introdotte in data successiva ma stabilisce una generale improcedibilità di tutte le azioni giudiziarie instaurate sia contro l’[Ente] che nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, non può condividersi la distinzione proposta [...] tra accertamento astrattamente ammissibile e condanna preclusa, rientrando entrambe nella nozione di “azioni giudiziarie” ed essendo la condanna una naturale conseguenza dell’azione di accertamento nell’odierno giudizio. Va, pertanto, ribadito che il legislatore ha disposto la sospensione di qualsivoglia azione giudiziaria, stabilendo che ogni verifica e soddisfacimento del credito avvenga esclusivamente nella sede concorsuale del piano di riparto, atteso che il dato normativo utilizza un’espressione ampia e onnicomprensiva, riferita alle “azioni giudiziarie”."

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