IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE: È ASSOGGETTATO AL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 1669 C.C. E AL RELATIVO TERMINE PER L'AZIONE RISARCITORIA
In tema di appalto pubblico di opere complesse, l'impianto di termovalorizzazione deve ritenersi ricompreso nella categoria degli immobili destinati a lunga durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1669 c.c. per i gravi difetti che ne pregiudicano la funzionalità. L'azione risarcitoria, avendo natura speciale, assorbe la tutela generale e non consente il ricorso all'art. 2043 c.c. per eludere il termine prescrizionale annuale.
"La giurisprudenza successiva ha chiarito, tuttavia, i confini del principio affermato dalla Suprema Corte, precisando che essendo la responsabilità ex art. 1669 c.c. speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale (Cass. sez. 2, 10/11/2023, n. 31301; Cass., sez. 2, 26/9/2023, n. 27385; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29442 del 2025).
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Deve ritenersi, pertanto, che l’impianto di termovalorizzazione, unitariamente considerato, abbia i caratteri della “stabilità, solidità e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ex art. 812 c.c.”.
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