Giurisprudenza e Prassi

IL SUBAPPALTATORE NON HA DIRITTO AL PAGAMENTO DIRETTO SE L'APPALTATORE È IN CONCORDATO PREVENTIVO (118.3)

TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA 2026

L'istituto del pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, concepito per operare nel contesto di un rapporto con un'impresa "in bonis", non trova applicazione in pendenza di una procedura di concordato preventivo a carico dell'appaltatore principale. In tale evenienza, il credito del subappaltatore è attratto nell'alveo della procedura concorsuale e deve essere soddisfatto nel rigoroso rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni, ostandovi l'azione monitoria diretta, a meno che non intervenga un'espressa determinazione autorizzativa del Tribunale concorsuale nei casi di continuità aziendale.

"[...] in caso di insolvenza o procedura concorsuale dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di tutela di cui all'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 (calibrato sull'ipotesi di un rapporto in corso con un'impresa in bonis) cessa di operare e il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come tutti gli altri, da soddisfare nel rispetto del principio inderogabile della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause legittime di prelazione (Cass. SS.UU. n. 5686 del 02/03/2020) [...] in pendenza di una procedura di concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, non è ammissibile il pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore del subappaltatore se non previa specifica determinazione autorizzativa del Tribunale competente".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)