IL RITARDO NELLA CONSEGNA DEI LAVORI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE NON LEGITTIMA LA RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO
Nei contratti di appalto pubblico, stante la natura derogatoria e imperativa della disciplina di settore rispetto a quella civilistica ordinaria, il mancato rispetto del termine di consegna dei lavori per causa imputabile all'Amministrazione non determina l'automatico recesso o il diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. a favore dell'esecutore. L'appaltatore è sempre tenuto a rendersi disponibile all'esecuzione non appena il cantiere viene consegnato, potendo unicamente richiedere un indennizzo a seguito del diniego di recesso da parte della committente. L'abbandono del cantiere o il rifiuto pretestuoso di eseguire i lavori costituisce grave inadempimento dell'operatore, idoneo a giustificare la risoluzione in danno e l'escussione delle garanzie.
"In sintesi, al mancato rispetto del termine non può conseguire, come preteso dall’attrice, l’automatico recesso dal contratto di appalto per la sola esplicazione unilaterale di tale volontà, potendosi al più richiedere il riconoscimento dell’indennizzo a seguito del diniego di recesso di cui all’art. 3, IV comma del già menzionato decreto. In conclusione, non applicandosi la normativa civilistica, il ritardo dell’Appaltante nella consegna dei lavori, non contestato dalle parti, non legittimava il diritto alla risoluzione contrattuale, né la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dall’attore, ma un mero indennizzo; di contro l’appaltatore era tenuto a rendersi disponibile alla esecuzione della prestazione dedotta in contratto non appena consegnato il cantiere."
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