IL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE È PRECLUSO DAL FALLIMENTO DELL'APPALTATORE PRINCIPALE, DOVENDO LA STAZIONE APPALTANTE VERSARE LE SOMME RESIDUE ALLA CURATELA FALLIMENTARE (118)
In tema di appalti pubblici, l'obbligo della stazione appaltante di pagare direttamente il subappaltatore ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 (e succ. mod.) presuppone che l'appaltatore principale sia in bonis. Qualora sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la disciplina fallimentare prevale su quella pubblicistica, determinando l'inefficacia della delegazione di pagamento ex lege al fine di garantire il principio della par condicio creditorum. Pertanto, il subappaltatore non ha azione diretta verso la stazione appaltante e deve far valere il proprio credito mediante l'insinuazione al passivo fallimentare dell'appaltatore.
"[...] secondo consolidato orientamento dei Giudici di legittimità (SSUU n. 5685/2020, Cass ordinanza 23447/22), il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un’impresa “in bonis”.
La disciplina dell’appalto pubblico, va, infatti, necessariamente armonizzata con quella del fallimento, e nel caso che qui ci occupa, con il rispetto della par condicio creditorum: il fallimento determina lo scioglimento del contratto di appalto e quindi viene meno la possibilità del subappaltatore di ottenere il proprio credito direttamente dalla stazione appaltante.
Ogni credito che sia valutato nei confronti del soggetto fallito non può essere fatto valere che in sede di ammissione al passivo, nel concorso con gli altri creditori [...]"
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