Giurisprudenza e Prassi

IL FALLIMENTO DELLA MANDANTE DI UN’ATI DETERMINA IL VENIR MENO DEI POTERI GESTORI E RAPPRESENTATIVI DELLA MANDATARIA RELATIVI ALLA QUOTA DI CREDITO DEL FALLITO

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il fallimento dell'impresa mandante di un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) comporta l'immediata carenza di legittimazione processuale attiva dell'impresa mandataria a far valere in giudizio la quota di credito spettante alla mandante fallita.

Sebbene l'art. 78 L. Fall. (nel testo post riforma del 2006) non preveda più lo scioglimento automatico del mandato per fallimento del mandante, la persistenza dei poteri gestori e rappresentativi in capo alla capogruppo deve ritenersi comunque recessiva rispetto al principio di esclusività dell'amministrazione del patrimonio fallimentare da parte del curatore ex art. 31 L. Fall.; ne consegue che la disponibilità dei crediti della società fallita e l'esercizio delle relative azioni giudiziarie spettano inderogabilmente agli organi della procedura concorsuale.

"Tale apparato argomentativo, fondato sull’interpretazione della disciplina in tema di associazione temporanea di imprese per appalti di opere pubbliche, è stato fatto proprio da Cass., sez. I, 30 luglio 2010, n. 17926 (par. 7, pagine 4-5) per la soluzione di un caso concernente il sopravvenuto fallimento dell’impresa mandante. Esso è stato recepito alla lettera, per il tramite di Cass., sez. I, ord. 19 dicembre 2019, n. 34116, (nella quale si legge, al paragrafo 3.2.: «[...] Del resto, se si considera che l'impresa fallita non può più concorrere all'esecuzione dell'appalto, occorre anche concludere che viene meno il presupposto che giustifica la sua partecipazione all'associazione temporanea e al rapporto di mandato che la sottende, essendo l'uno e l'altro rapporto posti in essere proprio al fine di consentire la partecipazione coordinata delle imprese riunite alla realizzazione dell'opera appaltata (così, sempre Cass., n. 17926/2010, cit.).

Infine, premesso che la normativa dettata in materia d'appalto di opere pubbliche, ivi compresa la l. n. 584/77, non ha introdotto alcuna deroga alla l. fall., e dunque neppure all'art. 78 ante riforma, va rilevato che la permanenza dei poteri gestori e rappresentativi dell'impresa mandataria anche nei confronti dell'impresa mandante fallita sarebbe chiaramente inconciliabile con le norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio fallimentare e prevedono che essa debba essere inderogabilmente affidata al curatore (così, sempre Cass., n. 17926/2010, cit. supra)»), anche dalla Corte d’appello di Milano nella sentenza qui impugnata, come si ricava dall’espresso richiamo all’ordinaria disciplina del fallimento e dall’affermata chiara “inconciliabilità” tra la tesi propugnata dall’appellante M. e l’art. 31, l. fall."

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L'accordo sottoscritto tra stazione appaltante e impresa mandataria per definire le pendenze derivanti da un lodo arbitrale e chiudere i giudizi di impugnazione pendenti, laddove privo di analitiche riserve o limitazioni oggettive, assume natura di transazione generale ed è dotato di efficacia preclusiva "tombale". Tale atto negoziale è idoneo a coprire non solo le poste esplicitamente citate (il "dedotto"), ma l’intero assetto dei rapporti litigiosi tra le parti riferibili al medesimo fatto genetico (il "deducibile"), precludendo la successiva proposizione di domande giudiziali relative a crediti o oneri accessori già sorti o comunque ragionevolmente prevedibili al momento della stipula dell'accordo.

"[...] la transazione “quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile (cfr. Cass. n. 3482/2017, Cass. n. 1183/85 ed altre conformi)."

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