IL DISSESTO DELL'ENTE LOCALE NON ESTINGUE IL DIRITTO AGLI INTERESSI MORATORI SULL'APPALTO DI LAVORI
Il contratto di appalto di opere pubbliche è sussumibile nello schema della transazione commerciale, con conseguente applicazione automatica degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 in caso di ritardo nei pagamenti. L'intervenuto stato di dissesto finanziario dell'Ente committente non preclude all'appaltatore il diritto di agire in sede di cognizione per l'accertamento di tali spettanze: il divieto di maturazione degli interessi previsto dall'art. 248, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ha infatti valenza meramente endo-concorsuale, precludendo l'insinuazione degli stessi nella massa passiva, ma non estingue in radice il diritto sostanziale del creditore.
"La giurisprudenza più recente e consolidata ha però interpretato tale disposizione nel senso che il blocco opera solo ai fini della procedura concorsuale di liquidazione, non estinguendo il diritto sostanziale del creditore agli interessi. [...] Trattandosi nel caso di specie di appalto di opere pubbliche il rapporto è sussumibile nello schema della 'transazione commerciale' di cui al d.lgs. n. 231/02, ossia come un contratto che comporta l’erogazione di lavori dietro corrispettivo di un prezzo. Ne consegue, quindi, che la disciplina degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 è certamente applicabile nel caso di specie."
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