Giurisprudenza e Prassi

IL BANDO DI GARA PREVALE SUL CAPITOLATO IN CASO DI DISPOSIZIONI CONTRADDITTORIE SULL'ARBITRATO (82.1)

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

Nei contratti pubblici, l'espressa esclusione del ricorso all'arbitrato contenuta nel bando di gara paralizza l'eventuale clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale d'appalto. In ossequio al principio di supremazia del bando sulle restanti prescrizioni della documentazione di gara — positivizzato quale principio generale finalizzato a dirimere le antinomie documentali — il divieto di devoluzione arbitrale ivi previsto prevale, privando di qualsivoglia rilievo giuridico il presunto favor per l'arbitrato derivabile dalle disposizioni contraddittorie degli atti allegati.

"Incontrovertibile, in quanto definita normativamente, è la supremazia delle statuizioni contenute nel bando di gara, attesa la previsione di cui all’art. 82 D Lgs 36/2023 ove è previsto che 'In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.' Sicchè attesa la previsione nel bando di una assoluta esclusione di ricorso all’arbitrato, perde ogni rilievo la questione inerente la prevalenza o meno di un favor arbitrati per l’ipotesi di previsione contraddittoria contenuta nel capitolato di appalto, non potendosi discutere circa la prevalenza del detto divieto di ricorso al procedimento arbitrale."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)