FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO E RATIFICA DEL CONTRATTO STIPULATO DAL FALSUS PROCURATOR
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'inefficacia del contratto concluso da un rappresentante senza poteri può essere fatta valere solo dal rappresentato e non dal terzo contraente. Qualora il rappresentato dia esecuzione al contratto o conferisca mandato per far valere in giudizio una clausola ivi contenuta, opera la ratifica tacita con effetto sanante ab origine.
La clausola di deroga alla competenza territoriale non è nulla per mancanza di specifica sottoscrizione se inserita in un contratto che, per i riferimenti specifici alle parti e alle vicende negoziali, risulti oggetto di trattative e non predisposto unilateralmente.
"In proposito, è assorbente osservare che, anche a ritenere che tale mancanza incida sui poteri di firma del procuratore, in ogni caso, il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo, bensì inefficace nei confronti del rappresentato (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 2860/2008), il quale, può, peraltro, ratificarne l’operato, anche per comportamenti concludenti, laddove per il contratto non sia prevista una particolare forma (art. 1399 c.c.); ciò attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del dominus incompatibile con il disconoscimento di tale operato (Cass. civ. n. 10348/2011).
Pertanto, da un lato, la legittimazione a far valere tale inefficacia appartiene solo al rappresentato, e non al terzo contraente; dall’altro, il legale rappresentante della società ha indubbiamente ratificato l’operato del procuratore, anche solo dando mandato di far valere la clausola di cui all’art. 31 del contratto nel presente giudizio, con conseguente piena efficacia sanante del contratto ab origine, non essendo prevista la forma scritta per il contratto in esame.
[...]
In ogni caso, deve osservarsi che l’esame della disciplina contrattuale contenuta nell’accordo versato in atti dimostra che si tratta di regolamento contrattuale specificamente (e dettagliatamente) concordato tra le parti per la regolamentazione di quello specifico rapporto, con conseguente non riconducibilità alla categoria del “contratto per adesione”, sottoposto alla disciplina di cui all’art. 1341 c.c.
[...]
Ne consegue che la disciplina negoziale è stata pattuita per regolamentare il singolo, specifico negozio intercorso tra le parti.
[...]
Dunque, è evidente che anche i plurimi riferimenti alla vicenda contrattuale concordata tra i due contraenti depongono nel senso di escludere che si tratti di un contratto per adesione.
Peraltro, si evidenzia che, nel documento contrattuale versato in atti, la sottoscrizione dell’opposta risulta apposta in ogni pagina oltre che in calce al contratto, e, peraltro, anche alla p. 15 accanto alla clausola relativa alla competenza."
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